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Tappo antirabbocco: il punto della situazione

Il 25 novembre 2014 è entrato in vigore l’obbligo del tappo antirabbocco su tutte le bottiglie di olio presenti nei pubblici esercizi: tale prescrizione è tutt’ora valida.

Prima di parlare dell’aspetto tecnico-pratico è utile fare un passo indietro al fine di chiarire perché questa tematica – specialmente per i ristoratori, coloro che devono rispettare tale obbligo – risulti ancora incerta.

Il governo Monti varò nel gennaio 2013 la c.d. ‘Legge Mongiello’, un corpo normativo contenente tutta una serie di obblighi per assicurare la qualità e la trasparenza in tema di oli di oliva vergini.

A partire da quel momento ebbe inizio un paradossale braccio di ferro tra l’Italia e l’Unione Europea, posto che quest’ultima si era prefissata di emanare proprio in quel periodo un riordino generale delle leggi in tema di olio, riordino che almeno potenzialmente poteva contrastare con la nuova Legge nostrana.

Nonostante i richiami europei, l’Italia andò avanti per la propria strada e promulgò per l’appunto la Mongiello, la quale al comma secondo dell’articolo 7 prevedeva la facoltatività della presenza del tappo antirabbocco sulle bottiglie di olio vergine presenti sulle tavole dei pubblici esercizi. Tale particolare tappo era pertanto una mera alternativa ad una bottiglia di olio di oliva vergine indicante almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

Sennonché, ed ecco il vero motivo dell’incertezza di chi si trova poi ad applicare le norme, il succeduto governo Renzi ha varato nell’ottobre del 2014 una nuova Legge (la n. 161/2014) la quale contiene disposizioni di varia natura; tale provvedimento fu preso con l’obiettivo dichiarato di evitare ulteriori contenziosi con l’Unione Europea.

Orbene, l’articolo 7 della Legge Mongiello sopra ricordata è stato modificato e il comma secondo attualmente in vigore è il seguente:

<<Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei  pubblici esercizi,  fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti, devono essere presentati  in  contenitori  etichettati  conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura  in modo che il contenuto non possa  essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta>>. 

Il dettato è molto semplice e possiamo quindi di seguito estrapolare due principi cardine:

– l’obbligo si riferisce solo all’olio vergine di oliva;

– l’obbligo non si riferisce all’olio utilizzato per cucinare.

Prima di procedere ad alcune considerazioni, v’è da aggiungere che il mancato rispetto di tale obbligo comporta (proprio in ossequio alla Riforma del 2014) l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.

Detto ciò, a livello normativo non rimane molto da aggiungere: il modificato articolo 7 è di semplice comprensione e le sanzioni in caso di mancato rispetto sono altrettanto chiare. Si badi bene che procedendo ad una ricerca nel web, gran parte dei risultati che per primi appaiono sono antecedenti alla Riforma del 2014: di qui nasce l’equivoco accennato in esordio. Mi viene riferito inoltre che non sempre le associazioni di categoria dei ristoratori sono aggiornate nel fornire le informazioni in tema di antirabbocco ai ristoratori affiliati.

Si possono applicare tappi antirabbocco alle bottiglie di olio sfornite?

Ritengo utile a questo punto rispondere a una domanda che spesso mi viene posta, ossia se i tappi antirabbocco esistenti in commercio ed applicabili alle bottiglie che ne sono originariamente prive siano o meno idonei a rispettare la normativa.

Non sono in grado di dare una risposta certa: sicuramente acquistare una bottiglia di olio extra vergine immessa sin dall’origine con il tappo antirabbocco permette il rispetto della norma. Ferma questa almeno apparente tautologia, l’altra opzione, ossia che il ristoratore provveda ad applicare il tappo ex post, potrebbe astrattamente aggirare la normativa. Difatti il novellato disposto prevede espressamente che le bottiglie siano fornite di un tappo che non permetta di modificare il contenuto senza che il contenitore sia aperto o alterato e che tali bottiglie siano dotate  di  un  sistema  di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale.

E’ evidente che un ristoratore avrebbe la possibilità di alterare il contenuto di una bottiglia di olio e poi, successivamente e quindi in barba alla normativa, applicare il tappo antirabbocco acquistato separatamente.

Tale visione sui tappi antirabbocco venduti separatamente è comunque solo una considerazione personale dettata dalla mera lettura della norma.

Concludo con alcune personali considerazioni sulla portata e sull’utilità della normativa.

L’Italia è stata ed è tutt’ora faro guida in Europa in tema di regolamentazione utile a garantire la certezza e la sicurezza del consumatore in tema di olio vergine di oliva.

In questo senso l’Europa non solo ci insegue ma addirittura osteggia le normative nostrane: non è un caso che proprio il comma 1 dell’articolo 7 della Legge Mongiello prevedesse in origine un tempo massimo di conservazione dell’olio pari a 18 mesi dalla data di imbottigliamento, trascorsi i quali si riteneva che il prodotto perdesse le particolari caratteristiche. Tale obbligo, per imposizione dell’Unione Europea, è stato cancellato. Non v’è bisogno di commentare.

La Legge Mongiello prevedeva giustamente l’utilizzo o del tappo antirabbocco o di un olio dotato di idonea etichettatura.

Tale disposto era ad avviso di chi scrive maggiormente sensato per una serie di ovvie considerazioni.

In primis appare francamente come un controsenso che ci si preoccupi dell’olio per condire l’insalata, lasciando libero il ristoratore di utilizzare per cucinare i propri piatti qualsiasi tipo prodotto oleario.

Non si avvertiva come impellente il problema della scarsa qualità dell’olio servito sulle tavole, considerando anche il fatto che, all’interno di un pasto tipico al ristorante, l’utilizzo da parte del cliente di olio a crudo è assolutamente marginale.

Il problema ad avviso di chi scrive sta a monte: ci sono oli extra vergine di oliva venduti regolarmente e legalmente a 3 euro al litro e noi tutti sappiamo quanto costi realmente produrre un olio extra vergine di oliva di buona qualità.

La presenza del tappo antirabbocco non fornisce garanzia alcuna sulla qualità effettiva del prodotto contenuto.

Tale obbligo appare francamente come l’ulteriore balzello normativo posto in capo ai ristoratori, possibili destinatari tra l’altro di sanzioni astronomiche a fronte di infrazioni di modesta entità. Si parla addirittura di confisca -termine dal sapore penalistico- delle bottiglie di olio non dotate di tappo antirabbocco. E magari, osservo in maniera provocatoria, l’olio contenuto in tale bottiglia confiscata è un DOP nostrano di altissima qualità, mentre quello contenuto nella bottiglia dotata del serramento obbligatorio è di rango assolutamente inferiore.

Da sottolineare che attualmente in commercio vi sono pochissimi oli dotati di tappo antirabboocco e quindi il ristoratore si trova quindi a poter scegliere tra una ristretta varietà di marchi.

Facendo infatti un giro nelle grandi catene di distribuzione, a fronte di una imponente offerta olearia, sono solo pochi produttori -spesso non i marchi più conosciuti- ad offrire una bottiglia dotata di tappo antirabbocco.

La Riforma imposta dall’Unione europea sembra essere l’ennesimo fardello burocratico che da un lato tutela ben poco il consumatore finale, e dall’altro aggrava oltremodo la posizione del ristoratore.

Che lo spirito tale di riforma si possa estendere in futuro anche al parmigiano, al pane, all’aceto, al pepe e al sale presenti sulle tavole dei nostri ristoranti?

Speriamo francamente di no.

 


avvocato-gabriele-meucciQuesto Contributo è stato scritto da:
Avv. Gabriele Meucci del Foro di Pisa

I suoi ambiti di competenza sono nel diritto civile e diritto penale con particolare attenzione alla tutela del consumatore, del commercio elettronico. Sia per il contenzioso che per il precontenzioso.

 

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